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Art. 45 Sanzioni
1 Il committente o l’autorità competente per legge può escludere per un periodo massimo di cinque anni da future commesse pubbliche l’offerente o il subappaltatore che abbia realizzato personalmente o tramite i propri organi una o più fattispecie di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettere c ed e nonché capoverso 2 lettere b, f e g e se le infrazioni sono gravi. Nei casi meno gravi può essere pronunciato un ammonimento. In caso di violazione di disposizioni sulla lotta contro la corruzione (art. 44 cpv. 1 lett. e) l’esclusione ha effetto per tutti i committenti della Confederazione, mentre per le altre fattispecie essa ha effetto unicamente per il committente interessato. 2 Queste sanzioni possono essere inflitte a prescindere da altre azioni legali nei confronti dell’offerente o del subappaltatore inadempienti o dei loro organi. Se il committente sospetta accordi illeciti in materia di concorrenza (art. 44 cpv. 2 lett. b), lo comunica alla Commissione della concorrenza. 3 Il committente o l’autorità competente per legge comunica a un servizio designato dal Consiglio federale le decisioni di esclusione ai sensi del capoverso 1 passate in giudicato. Questo servizio tiene un elenco non pubblico degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, con l’indicazione dei motivi e della durata dell’esclusione da commesse pubbliche. Provvede affinché ogni committente possa ottenere le informazioni riguardanti un determinato offerente o subappaltatore. A tal fine può prevedere che la consultazione dei dati avvenga mediante una procedura di richiamo. La Confederazione e i Cantoni mettono a reciproca disposizione tutte le informazioni raccolte secondo il presente articolo. Decorso il termine della sanzione, l’iscrizione è cancellata dall’elenco. |