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Art. 51 Notificazione di decisioni
1 Il committente notifica le decisioni agli offerenti mediante pubblicazione o recapito. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione. 2 Le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i rimedi giuridici. 3 La motivazione sommaria di un’aggiudicazione comprende:
4 Il committente non può divulgare informazioni qualora tale comunicazione:
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