|
Art. 58 Decisione sul ricorso
1 L’autorità di ricorso può decidere essa stessa nel merito o rinviare la pratica all’autorità inferiore o al committente. In caso di rinvio emana istruzioni vincolanti. 2 Se il ricorso si rivela fondato e se il contratto con l’offerente scelto è già concluso, l’autorità di ricorso accerta in quale misura la decisione impugnata viola il diritto applicabile. 3 Contemporaneamente all’accertamento della violazione del diritto l’autorità di ricorso decide in merito a un’eventuale richiesta di risarcimento dei danni. 4 Il risarcimento dei danni è limitato alle spese necessarie sostenute dall’offerente in relazione alla preparazione e alla presentazione della propria offerta. |