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Art. 19 Procedura selettiva
1 Nella procedura selettiva il committente pubblica il bando relativo alla commessa e invita gli offerenti a presentare, in un primo tempo, una domanda di partecipazione. 2 Il committente sceglie gli offerenti ammessi a presentare un’offerta in funzione della loro idoneità. 3 Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi a presentare un’offerta nella misura in cui rimanga garantita una concorrenza efficace. Per quanto possibile, ammette a presentare un’offerta almeno tre offerenti. |