Art. 24 Dialogo
1 Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell’intento di concretizzare l’oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L’intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando. 2 Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi. 3 Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre:
4 Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti. 5 Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile. 6 Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo. |