Art. 28 Elenchi
1 Il committente può tenere un elenco degli offerenti che grazie alla loro idoneità adempiono i requisiti per assumere commesse pubbliche. 2 Le seguenti indicazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni:
3 Una procedura trasparente deve garantire che in ogni momento sia possibile presentare la richiesta di iscrizione, procedere alla verifica o alla nuova verifica dell’idoneità, nonché iscrivere un richiedente nell’elenco o radiarlo dallo stesso. 4 A una gara d’appalto sono ammessi anche offerenti che non figurano in un elenco, sempre che forniscano la prova della loro idoneità. 5 Se l’elenco è abolito, gli offerenti che vi figurano ne sono informati. |