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Art. 39 Rettifica delle offerte
1 Al fine di determinare l’offerta più vantaggiosa il committente può, in collaborazione con gli offerenti, rettificare le offerte per quanto concerne le prestazioni e le modalità della loro esecuzione. 2 La rettifica è effettuata unicamente se:
3 Una richiesta di adeguamento del prezzo è ammessa soltanto in relazione a una rettifica effettuata secondo il capoverso 2. 4 Il committente riporta i risultati della rettifica in un verbale. |