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Art. 57 Esame degli atti
1 Nella procedura decisionale non sussiste il diritto di esaminare gli atti. 2 Nella procedura di ricorso il ricorrente può, su richiesta, esaminare la valutazione della sua offerta e altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. |