Art. 8 Commessa pubblica
1 Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l’offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall’offerente. 2 Si distinguono le seguenti prestazioni:
3 Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere combinate o unite nell’intento o con l’effetto di eludere le disposizioni della presente legge. 4 Nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali, sottostanno alla presente legge le prestazioni di cui agli allegati 1–3, per quanto raggiungano i valori soglia di cui all’allegato 4 numero 1. 5 Le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali a esse applicabili figurano nell’allegato 5. |