Art. 27 Criteri di idoneità
1 Il committente stabilisce in maniera esaustiva nel bando o nella relativa documentazione i criteri di idoneità che l’offerente deve adempiere. I criteri devono essere oggettivamente necessari in considerazione del progetto di appalto pubblico e verificabili. 2 I criteri di idoneità possono in particolare riguardare l’idoneità professionale, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa dell’offerente, come pure la sua esperienza. 3 Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle. 4 Non può stabilire come condizione il fatto che l’offerente abbia già ottenuto una o più commesse pubbliche da un committente sottoposto alla presente legge. |