1 Il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l’aggiudicazione, se constata che l’offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano una delle seguenti fattispecie:
- a.
- non adempiono o non adempiono più le condizioni di partecipazione alla procedura o il loro comportamento pregiudica lo svolgimento conforme alla legge della procedura di aggiudicazione;
- b.
- le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi formali rilevanti o divergenze sostanziali rispetto ai requisiti vincolanti definiti nel bando;
- c.
- sono oggetto di una condanna passata in giudicato per un delitto ai danni del committente o per un crimine;
- d.
- sono oggetto di una procedura di fallimento o di pignoramento;
- e.
- hanno violato le disposizioni sulla lotta contro la corruzione;
- f.
- si oppongono ai controlli ordinati nei loro confronti;
- g.
- non pagano le imposte o i contributi sociali dovuti;
- h.
- non hanno eseguito in maniera corretta commesse pubbliche precedenti o hanno altrimenti dimostrato di non essere una parte contraente affidabile e degna di fiducia;
- i.
- hanno partecipato ai lavori preliminari dell’appalto pubblico senza che lo svantaggio concorrenziale che ne deriva per gli altri offerenti possa essere compensato con mezzi adeguati;
- j.
- sono stati esclusi secondo l’articolo 45 capoverso 1 da future commesse pubbliche con una decisione passata in giudicato.
2 In presenza di indizi sufficienti, il committente può inoltre adottare i provvedimenti di cui al capoverso 1 se l’offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano in particolare una delle seguenti fattispecie:
- a.
- hanno fornito al committente dichiarazioni e informazioni false o ingannevoli;
- b.
- hanno concluso accordi illeciti in materia di concorrenza;
- c.
- presentano un’offerta a un prezzo anormalmente basso senza fornire, su richiesta, la prova di avere adempito le condizioni di partecipazione e senza garantire una fornitura conforme al contratto delle prestazioni a concorso;
- d.
- hanno violato norme professionali riconosciute oppure hanno commesso azioni o sono incorsi in omissioni che ne pregiudicano l’onore o l’integrità professionale;
- e.
- sono insolventi;
- f.
- non osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo, le disposizioni sulla confidenzialità e le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale o le convenzioni internazionali per la protezione dell’ambiente designate dal Consiglio federale;
- g.
- hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la LLN14;
- h.
- violano la legge federale del 19 dicembre 198615 contro la concorrenza sleale.