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Art. 44 Esclusione dalla procedura e revoca dell’aggiudicazione
1 Il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l’aggiudicazione, se constata che l’offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano una delle seguenti fattispecie:
2 In presenza di indizi sufficienti, il committente può inoltre adottare i provvedimenti di cui al capoverso 1 se l’offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano in particolare una delle seguenti fattispecie:
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