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Art. 50 Statistica
1 Entro 12 mesi dalla fine di ogni anno civile i committenti elaborano, all’attenzione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), una statistica elettronica degli appalti pubblici dell’anno precedente che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali. 2 Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni:
3 Il valore complessivo indicato di volta in volta deve comprendere l’imposta sul valore aggiunto. 4 La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, fatte salve la protezione dei dati e la tutela del segreto d’affari. |