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Art. 52 Ricorso
1 Contro le decisioni dei committenti è dato il ricorso al Tribunale amministrativo federale:
2 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali il ricorso può essere presentato soltanto per chiedere di accertare se una decisione viola il diritto federale; questa disposizione non si applica ai ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 53 capoverso 1 lettera i. Gli offerenti esteri possono presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità. 3 Il Tribunale federale è direttamente competente per i ricorsi contro gli appalti pubblici del Tribunale amministrativo federale. 4 I ricorsi contro gli appalti pubblici del Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso che il Tribunale federale istituisce al proprio interno. 5 Per l’aggiudicazione di commesse pubbliche secondo l’allegato 5 numero 1 lettere c e d non è prevista alcuna tutela giurisdizionale. |