Art. 59
1 La sorveglianza dell’osservanza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici incombe alla Commissione degli appalti pubblici Confederazione–Cantoni (CAPCC). Questa è composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il segretariato è gestito dalla SECO. 2 La CAPCC svolge segnatamente i seguenti compiti:
3 Se sussistono indizi di una violazione degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici, la CAPCC può intervenire presso le autorità della Confederazione o dei Cantoni e chiedere loro di chiarire i fatti e di adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui siano accertate irregolarità. 4 La CAPCC può procedere a perizie o affidare tale compito a periti. 5 Emana un regolamento interno. Questo sottostà all’approvazione del Consiglio federale e dell’OiAp. |