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Art. 7 Esenzione dall’assoggettamento
1 Se in un mercato settoriale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 esiste una concorrenza efficace, su proposta di un committente o dell’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp), mediante ordinanza il Consiglio federale esenta integralmente o parzialmente dall’assoggettamento alla presente legge gli appalti pubblici in tale mercato. 2 Prima di emanare l’ordinanza, il Consiglio federale consulta la Commissione della concorrenza, l’OiAp e le cerchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia nel rispetto del segreto d’affari. |