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Art. 54 Effetto sospensivo
1 Il ricorso non ha effetto sospensivo. 2 Il Tribunale amministrativo federale può concedere su richiesta l’effetto sospensivo a un ricorso concernente una commessa pubblica che rientra nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. In merito all’effetto sospensivo, si procede di norma a un unico scambio di scritti. 3 La richiesta di effetto sospensivo abusiva o contraria al principio della buona fede non è tutelata. Le pretese di risarcimento dei danni del committente e dell’offerente scelto sono giudicate dai tribunali civili. |