|
Art. 60 Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Può delegare all’ufficio federale competente in materia di appalti pubblici la competenza di emanare disposizioni di esecuzione relative alla statistica di cui all’articolo 50. 2 Nell’emanare le disposizioni di esecuzione il Consiglio federale rispetta le esigenze dei pertinenti trattati internazionali. 3 La Confederazione può partecipare all’organizzazione che gestisce la piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni per le commesse pubbliche in Svizzera. |