Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’archiviazione (Legge sull’archiviazione, LAr)
del 26 giugno 1998 (Stato 1° maggio 2013)
Art. 5Gestione dell’informazione e degli atti
1 L’Archivio federale garantisce ai servizi tenuti ad offrire i loro documenti una consulenza per quanto concerne l’organizzazione, la gestione, la conservazione e il versamento dei loro documenti. Può offrire detta consulenza anche ad altri servizi.
2 Ha il diritto di visitare i servizi di registratura o quelli incaricati della gestione delle informazioni dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti e di fare rilevamenti in merito allo stato dei documenti da essi conservati.
3 Emana, all’attenzione dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti, istruzioni relative:
a.
alla gestione, alla conservazione e al versamento di documenti;
b.
alla costituzione e alla gestione di archivi paralleli.