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Legge federale sull’archiviazione (Legge sull’archiviazione, LAr)
del 26 giugno 1998 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 12Altre restrizioni alla consultazione
1 Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione di determinate categorie di archivi da parte di terzi, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, limitarne o vietarne la consultazione per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione.
2 Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone nel caso particolare alla consultazione di archivi da parte di terzi, il servizio mittente o l’Archivio federale può limitarne o vietarne la consultazione per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione.