Legge federale
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Art. 17 Altri compiti dell’Archivio federale
1 L’Archivio federale conserva gli archivi storici della Repubblica Elvetica, dell’epoca dell’Atto di mediazione e del periodo della Dieta. 2 Si impegna a mettere al sicuro archivi e lasciti di persone di diritto privato o pubblico che hanno un’importanza nazionale. Ai fini della ripresa di detti archivi può stipulare contratti. 3 Provvede affinché gli archivi siano conservati in maniera sicura e adeguata, messi in valore e diffusi e partecipa al loro sfruttamento. 4 L’Archivio federale lavora in collaborazione con i servizi della Confederazione, con i Cantoni e con i privati. Si adopera ai fini del promovimento dell’archivistica. Collabora con organizzazioni nazionali e internazionali attive in questo ambito. |
