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Legge federale sull’archiviazione (Legge sull’archiviazione, LAr)
del 26 giugno 1998 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 2Principio
1 Vengono archiviati tutti i documenti della Confederazione che hanno un valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale.
2 L’archiviazione contribuisce alla certezza del diritto nonché alla gestione continua e razionale dell’amministrazione. Realizza in particolare le condizioni necessarie alla ricerca nel campo della storia e delle scienze sociali.