Legge federale
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Art. 4 Competenza in materia di archiviazione
1 L’Archivio federale archivia i documenti della Confederazione. 2 L’archiviazione di documenti dei Cantoni risultanti dall’esecuzione di compiti per conto della Confederazione è di competenza dei Cantoni medesimi sempre che una legge federale non disponga altrimenti. 3 La Banca nazionale svizzera nonché gli istituti autonomi designati dal Consiglio federale si occupano essi stessi dell’archiviazione dei loro documenti conformemente ai principi della presente legge. 4 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale federale dei brevetti e le commissioni federali di ricorso e d’arbitrato offrono all’Archivio federale di riprendere i loro documenti, sempre che non siano in grado di occuparsi autonomamente dell’archiviazione conformemente ai principi della presente legge.6 5 Le altre persone di diritto pubblico o privato che adempiono compiti federali d’esecuzione a loro affidati si occupano in maniera autonoma dell’archiviazione dei relativi documenti conformemente ai principi della presente legge o offrono all’Archivio federale di riprenderli. Il Consiglio federale emana un’ordinanza in tal senso. 6 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255). |
