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Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizionidel 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2020)1Le munizioni e gli elementi di munizioni possono essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all’acquisto dell’arma corrispondente. 2L’alienante verifica che le condizioni per l’acquisto sono adempite. Per la verifica, l’articolo 10a è applicabile per analogia. 1 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU2008447 5405 art. 1 lett. e; FF20045273). |