Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizionidel 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2020) |
Art. 19 Fabbricazione e modifica a titolo non professionale
1È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale oggetti in armi secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 2. 2La modifica a titolo non professionale di oggetti in armi da fuoco diverse dalle armi da fuoco o dalle parti essenziali di armi di cui all’articolo 5 capoverso 1 è soggetta ad autorizzazione. Gli articoli 8, 9, 9b capoverso 3, 9c, 10, 11 capoversi 3 e 5, nonché 12 si applicano per analogia. 3I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale precisa le condizioni. 4È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio. 1 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555). |