Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizionidel 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2020) |
Art. 21 Contabilità e obbligo di comunicazione
1I titolari di una patente di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fabbricazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo, nonché a riparazioni effettuate per ristabilire il corretto funzionamento di armi da fuoco. 1bisEssi sono tenuti a comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, all’autorità cantonale competente per la gestione del sistema d’informazione (art. 32a cpv. 2) gli acquisti, le vendite od ogni altro commercio di armi con acquirenti in Svizzera.3 1terI Cantoni designano un’autorità incaricata di ricevere le segnalazioni di transazioni sospette relative a munizioni o elementi di munizioni trasmesse dai titolari di una patente di commercio di armi.4 2I libri contabili nonché le copie dei permessi d’acquisto di armi e delle autorizzazioni eccezionali (documenti) devono essere conservati per un periodo di dieci anni. 3I documenti vanno trasmessi all’autorità cantonale competente per la gestione del sistema d’informazione (art. 32a cpv. 2):
4L’autorità competente conserva i documenti per 20 anni e autorizza, su richiesta, le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione a consultarli per l’adempimento dei loro compiti legali. 1 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU20102899; FF20093051). |