Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizionidel 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2020)1Chiunque, a titolo professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita, oltre alla patente di commercio di armi, di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 24a, 24b o 24c. 2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’autorizzazione per l’introduzione a titolo professionale di coltelli sul territorio svizzero. 3L’Ufficio centrale rilascia l’autorizzazione e ne stabilisce la durata. 4L’Ufficio centrale informa l’autorità competente del Cantone in cui si trova la sede commerciale del titolare dell’autorizzazione in merito alle armi, alle parti di armi, essenziali o costruite appositamente, alle munizioni e agli elementi di munizioni introdotti a titolo professionale sul territorio svizzero. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU20085499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |