Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizionidel 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2020) |
Art. 31b Servizio di comunicazione
1I Cantoni designano un servizio di comunicazione. Ne possono affidare i compiti a organizzazioni d’importanza nazionale attive nel settore delle armi. 2Il servizio di comunicazione assume i compiti conferitigli secondo gli articoli 11 capoversi 3 e 4, 32k e 42a. Su richiesta, fornisce alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali le necessarie informazioni. 1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU20085499 5405 art. 2 lett. d; FF20062531). |