Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizionidel 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2020) |
Art. 31d Servizio nazionale di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco
1La Confederazione e i Cantoni possono gestire un servizio nazionale di coordinamento per la valutazione centrale delle tracce di armi da fuoco secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e f. 2Esso è diretto dall’Ufficio centrale. 1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU20085499 5405 art. 2 lett. d; FF20062531). |