Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizionidel 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2020) |
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Art. 7b Forme di offerta vietate
1Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni non possono essere offerti se per le autorità competenti non è possibile identificare l’offerente. 2È vietata l’offerta di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni in occasione di esposizioni o mercati accessibili al pubblico. Il divieto non si applica agli offerenti iscritti ai mercati pubblici di armi autorizzati dalle autorità competenti. 1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU20085499 5405 art. 2 lett. d; FF20062531). |
