Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizionidel 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2020) |
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Art. 9 Competenza
1Il permesso di acquisto di armi è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio o, per le persone domiciliate all’estero, dall’autorità competente del Cantone in cui l’arma è acquistata. 2L’autorità chiede previamente il parere dell’autorità cantonale di cui all’articolo 6 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU20085499 5405 art. 2 lett. d; FF20062531). |
