Legge federale
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Art. 16 Acquisto di munizioni in occasione di manifestazioni di tiro 53
1 Chi partecipa a una manifestazione di una società di tiro può acquistare liberamente le munizioni necessarie. La società organizzatrice provvede al controllo adeguato della consegna delle munizioni.54 2 Il partecipante che non ha ancora compiuto 18 anni può acquistare liberamente le munizioni, a condizione di utilizzarle immediatamente e sotto vigilanza. 3 Sono fatte salve le disposizioni relative al tiro fuori del servizio. 53 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555). 54 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 20084475405art. 1 lett. e; FF 20045273). |