Legge federale
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Art. 27a Autorizzazione quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri 100
1 Per svolgere funzioni di sicurezza nelle aree degli aeroporti svizzeri può essere rilasciata un’autorizzazione quadro a compagnie aeree estere. 2 Per sventare reati e proteggere i passeggeri a bordo di velivoli può essere rilasciata un’autorizzazione quadro all’autorità estera competente per la sicurezza aerea. 3 L’autorizzazione quadro può essere rilasciata soltanto se la competente autorità estera o la compagnia aerea estera garantisce, per ogni persona incaricata di svolgere una funzione secondo i capoversi 1 e 2, che questa persona:
4 L’autorizzazione quadro disciplina i luoghi d’impiego, il genere di armi, la collaborazione con le autorità locali e l’entità delle funzioni di sicurezza. 100 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |