Legge federale
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Art. 28a Porto abusivo di oggetti pericolosi 102
È vietato il porto di oggetti pericolosi in luoghi accessibili al pubblico e portarli seco in un veicolo se:
102 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |