Legge federale
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Art. 28d Condizioni specifiche per i tiratori sportivi 107
1 Il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai fini del tiro sportivo è limitato alle armi da fuoco e alle parti essenziali di armi secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c nonché alle parti appositamente costruite e agli accessori di armi effettivamente necessari per il tiro sportivo. 2 Le autorizzazioni eccezionali sono rilasciate soltanto a persone che dimostrano all’autorità cantonale competente:
3 La prova ai sensi del capoverso 2 deve essere fornita dopo cinque e dieci anni. 107 Introdotto dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555). |