Art.32c Comunicazione di dati 143
1 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA e della DARUE possono essere comunicati alle seguenti autorità per l’adempimento dei loro compiti legali:
2 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA e della DARUE possono essere resi accessibili alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali, alle autorità di polizia cantonali nonché alle autorità doganali per mezzo di una procedura di richiamo. 3 Tutti i dati della DEBBWA e della DAWA possono essere resi accessibili ai servizi competenti dell’amministrazione militare e ai servizi competenti per l’esecuzione della legge federale del 25 settembre 2020144 sui precursori di sostanze esplodenti per mezzo di una procedura di richiamo.145 4 L’Ufficio centrale comunica senza indugio ai servizi competenti dell’amministrazione militare le nuove registrazioni nella DEBBWA di militari e persone soggette all’obbligo di leva cui è stata revocata o rifiutata un’autorizzazione oppure sequestrata un’arma. La comunicazione al sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN) avviene per mezzo di una procedura automatizzata. 5 L’Ufficio centrale comunica senza indugio all’autorità competente del Cantone di domicilio le nuove registrazioni nella DAWA di militari e persone soggette all’obbligo di leva cui l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo, o cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito. La comunicazione ai sistemi d’informazione del Cantone di domicilio competente di cui all’articolo 32a capoversi 2 e 3 avviene per mezzo di una procedura automatizzata. 6 I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata. 7 I dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 32a capoverso 3 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, alle autorità di polizia cantonali, all’Ufficio federale di polizia (fedpol) nonché alle autorità doganali e ai servizi competenti dell’amministrazione militare per l’adempimento dei loro compiti legali. 8 Il Consiglio federale disciplina in quale misura i dati devono essere comunicati alle autorità federali e cantonali, nonché il controllo, la conservazione, la rettifica e la cancellazione dei dati. 143 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). 145 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352; FF 2020 151). |