Legge federale
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Art. 6a Successione ereditaria 15
1 Le persone che mediante acquisto per successione ereditaria,entrano in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o accessori di armi per cui sussiste un divieto secondo l’articolo 5 capoverso 1 devono chiedere, entro sei mesi, un’autorizzazione eccezionale. 2 I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera possono ottenere l’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma secondo l’articolo 5 capoverso 1 soltanto se esibiscono un’attestazione ufficiale del loro Stato d’origine in base alla quale sono legittimati a un tale acquisto. 15 Introdotto dall’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008447; FF 2004 5273). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |