Legge federale
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Art. 7a Esecuzione 19
1 Le persone a cui si applica un divieto di cui all’articolo 7 capoverso 1 devono notificare all’autorità competente del loro Cantone di domicilio, entro due mesi dall’entrata in vigore del divieto, le armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, gli accessori di armi, le munizioni o gli elementi di munizioni di cui sono in possesso. 2 Esse possono inoltrare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del divieto, una domanda per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale. In caso contrario gli oggetti devono essere alienati entro detto termine a una persona legittimata all’acquisto. 3Se la domanda è respinta, gli oggetti devono essere alienati, entro quattro mesi dalla reiezione della domanda, a una persona legittimata all’acquisto; in caso contrario sono sequestrati. 19 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |
