Legge federale
|
Art. 9 Competenza 31
1 Il permesso di acquisto di armi è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio o, per le persone domiciliate all’estero, dall’autorità competente del Cantone in cui l’arma è acquistata. 2 L’autorità chiede previamente il parere dell’autorità cantonale di cui all’articolo 6 della legge federale del 21 marzo 199732 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. 31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |