Legge federale
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Art. 15 Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni 54
1 Le munizioni e gli elementi di munizioni possono essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all’acquisto dell’arma corrispondente. 2 L’alienante verifica che le condizioni per l’acquisto sono adempite. Per la verifica, l’articolo 10a è applicabile per analogia. 54 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 20084475405art. 1 lett. e; FF 20045273). |