Legge federale
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Art. 28b Armi bianche e accessori di armi 105
1 Autorizzazioni eccezionali per l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero di oggetti secondo l’articolo 5 capoverso 2 possono essere rilasciate soltanto se:
2 Per motivi legittimi s’intendono segnatamente:
105 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). Nuovo testo giusta l’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555). |
