Legge federale
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Art. 31 Sequestro e confisca 114
1 L’autorità competente procede al sequestro di:
2 Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, caricatori ad alta capacità di colpi e l’arma da fuoco corrispondente, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legittimo proprietario, l’autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sussista un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2.119 2bis Se l’autorità competente sequestra armi da fuoco secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere b–d che non sono registrate nel sistema d’informazione cantonale sull’acquisto di armi da fuoco di cui all’articolo 32acapoverso 2 o il cui legittimo possesso non è stato notificato ai sensi dell’articolo 42b o per cui la prova ai sensi dell’articolo 28d capoverso 3 non è stata fornita, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un’autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c–28e o alienare le armi da fuoco a una persona legittimata.120 2ter Se l’autorità competente sequestra caricatori ad alta capacità di colpi e l’arma da fuoco corrispondente, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un’autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c–28e per l’arma da fuoco o alienare gli oggetti a una persona legittimata.121 3 L’autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:
4 L’autorità competente comunica all’Ufficio centrale la confisca definitiva di armi, unitamente alla designazione esatta delle armi. 5 Il Consiglio federale disciplina la procedura per i casi in cui la restituzione non è possibile. 114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). 115 Introdotto dall’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 20102899; FF 20093051). 116 Introdotta dall’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 20102899; FF 20093051). 117 Introdotta dall’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 20102899; FF 20093051). 118 Introdotta dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555). 119 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555). 120 Introdotto dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555). 121 Introdotto dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555). 122 Introdotta dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555). 123 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 20102899; FF 20093051). |