Legge federale
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Art. 32e Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen
1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un adeguato livello di protezione. 2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:
3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata. 4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità. |