1 Chi aliena un’arma o una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d’acquisto di armi (art. 10) deve verificare l’identità e l’età dell’acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.
2 L’arma o la parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l’alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d’impedimento all’acquisto giusta l’articolo 8 capoverso 2.
3 L’articolo 9a si applica per analogia.
4 L’alienante può informarsi presso l’autorità competente del Cantone di domicilio dell’acquirente sull’esistenza di un motivo d’impedimento all’acquisto. È necessario l’accordo scritto dell’acquirente.41
40 Introdotto dall’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 20084475405art. 1 lett. e; FF 20045273).
41 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531).