Legge federale
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Art. 11a Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni 49
1 Un minorenne può ottenere in prestito dalla sua società di tiro o dal suo rappresentante legale un’arma da sport se è in grado di dimostrare che con tale arma esercita con regolarità il tiro sportivo e non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 lettere b o c. 2 Il rappresentante legale deve comunicare, entro 30 giorni, al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio del minorenne la consegna a titolo di prestito dell’arma da sport. Previa informazione del rappresentante legale, la comunicazione può essere effettuata anche dalla società che mette a disposizione l’arma. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. 49 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |