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Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)
del 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 11aConsegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni 49
1 Un minorenne può ottenere in prestito dalla sua società di tiro o dal suo rappresentante legale un’arma da sport se è in grado di dimostrare che con tale arma esercita con regolarità il tiro sportivo e non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 lettere b o c.
2 Il rappresentante legale deve comunicare, entro 30 giorni, al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio del minorenne la consegna a titolo di prestito dell’arma da sport. Previa informazione del rappresentante legale, la comunicazione può essere effettuata anche dalla società che mette a disposizione l’arma.
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.
49 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531).