Legge federale
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Art. 16a Legittimazione al possesso 57
È legittimato al possesso di munizioni ed elementi di munizioni chi ha acquistato legalmente gli oggetti. 57 Introdotto dall’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 20084475405art. 1 lett. e; FF 20045273). |