Legge federale
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Art. 1759
1 Chiunque, a titolo professionale, acquista, offre, rimette ad altri o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di una patente di commercio di armi. 2 Ottengono una patente di commercio di armi le persone:
3 Le persone giuridiche designano un membro della direzione che, in seno all’impresa, sia responsabile per tutte le questioni previste dalla presente legge. 4 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana il regolamento d’esame e stabilisce le esigenze minime relative ai locali commerciali. 5 La patente di commercio di armi è rilasciata dall’autorità competente del Cantone in cui il richiedente ha il domicilio d’affari. Le succursali fuori Cantone necessitano di una patente propria di commercio di armi. 6 Il Consiglio federale definisce le condizioni per la partecipazione di titolari di patenti estere di commercio di armi a mercati pubblici di armi. 7 Se un’alienazione ha luogo tra persone in possesso di una patente di commercio di armi, l’alienante deve notificare l’alienazione all’autorità competente del proprio Cantone di domicilio entro 30 giorni dalla conclusione del contratto di alienazione, comunicando in particolare il tipo e la quantità degli oggetti alienati. 59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |