Legge federale
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Art. 18a Contrassegno di armi da fuoco 61
1 I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti ai fini della loro identificazione e tracciabilità.62... . 63 2 Le armi da fuoco, le loro parti essenziali e i loro accessori introdotti sul territorio svizzero devono essere muniti ciascuno di un proprio contrassegno. 3 Il contrassegno deve essere apposto in modo tale da non poter essere né rimosso né modificato senza mezzi meccanici. 4 Il Consiglio federale può disporre che armi da fuoco non contrassegnate possano essere introdotte sul territorio svizzero al massimo per un anno. 61 Introdotto dall’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008447; FF 20045273). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). 62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 201245516775; FF 20114077). 63 Per. abrogato dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, con effetto dal 1° set. 2020 (RU 2019 2415, 2020 2953; FF 2018 1555). |