Legge federale
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Art. 18b Contrassegno di munizioni 64
1 I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d’imballaggio delle munizioni ai fini della loro identificazione e tracciabilità.65 2 Ogni unità elementare d’imballaggio delle munizioni introdotte sul territorio svizzero deve essere munita di un contrassegno. 64 Introdotto dall’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 20102899; FF 20093051). 65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 201245516775; FF 20114077). |